Informazioni in merito all'attività di noleggio con conducente con veicoli fino a 9 posti.

Informazioni in merito all'attività di noleggio con conducente con veicoli fino a 9 posti.
Il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente a mezzo autovettura provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di autorizzazione di cui alla L. 15 gennaio 1992 n. 21 e all'art. 39 ter della L.P. 9 luglio 1993 n. 16.
L'autorizzazione è rilasciata su domanda di assegnazione a persona fisica o giuridica, senza limitazioni di numero, previo accertamento dei seguenti requisiti e titoli necessari:
La domanda di assegnazione dell'autorizzazione di NCC deve essere presentata in carta resa legale con l'apposizione di una marca da bollo da € 16,00 e allegando un'altra marca da bollo da € 16,00 che verrà apposta sul provvedimento autorizzatorio.
Il rilascio dell'autorizzazione NCC avverrà entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda.
L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo e non ha scadenza temporale. I titolari di autorizzazione NCC devono presentare entro il 31 dicembre di ogni anno dichiarazione attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza dei requisiti.
Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione ovvero da un suo collaboratore familiare o da personale dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92 e art. 39 ter, comma 2 della L.P. n. 16/93.
Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale, all'interno della quale stazionano i veicoli quando non effettuano servizi.
I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio provinciale, regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.
Tale servizio è disciplinato dalle seguenti norme: