Per agriturismo si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate da operatori agricoli, mediante l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività agricole previste dall'articolo 2135 del Codice Civile.

Per agriturismo si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate da operatori agricoli, mediante l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività agricole previste dall'articolo 2135 del Codice Civile.
Rientrano tra le attività di agriturismo:
a) offrire ospitalità negli alloggi a disposizione dell'azienda agricola: fino ad un numero massimo di 30 posti letto articolati in massimo 15 stanze o 6 appartamenti. Può comprendere la somministrazione della prima colazione, che deve essere costituita prevalentemente da prodotti o preparazioni tipiche trentine, senza obbligo del rispetto delle percentuali di prodotto di cui all'articolo 2 della L.P. n. 10/2001;
b) ospitare campeggiatori in spazi aperti attrezzati: fino ad un numero massimo di 15 piazzole o minipiazzole per complessive 30 persone. Il numero di ospiti può sommarsi a quello indicato alla lettera a). Non è ammesso il rimessaggio di camper o altri veicoli su terreni agricoli di pertinenza dell'impresa agrituristica nè l'allestimento di altre strutture per l'alloggio delle persone quali case mobili o prefabbricate.
c) somministrare pasti e bevande tipici: fino ad un numero massimo di 60 posti tavola. Si intende l'offerta di pasti e bevande rientranti nella normale e ordinaria ristorazione nel rispetto della tradizione culinaria locale e trentina, ivi compresi piatti freddi, spuntini e merende, se proposti con le caratteristiche di un pasto. Le bevande a contenuto alcolico e superalcolico possono essere offerte unicamente in correlazione con i pasti, mentre è sempre permessa la somministrazione di bevande prodotte o lavorate in azienda. L'impresa agrituristica non può pertanto effettuare un semplice servizio di somministrazione di bevande al pubblico tipo bar se non correlate al pasto, oppure se non prodotte in azienda od ottenute all'esterno da materie prime aziendali;
d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali: fino ad un numero massimo di 60 posti tavola. Si intende l'offerta anche a pagamento di assaggi di prodotti aziendali, eventualmente trasformati che non necessitano di ulteriori elaborazioni o cotture, organizzata ai fini promozionali e di vendita del proprio prodotto che non presentino le caratteristiche di un pasto completo.
e) organizzare anche all'esterno dei fondi nella disponibilità dell'impresa attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche, di ippoturismo, bagni d'erba e ippoterapia, finalizzate a una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nel rispetto delle eventuali norme di settore e della normativa in materia di pubblica sicurezza.
Non vi sono limiti di posti tavola nel caso di esercizio dell'attività di somministrazione di pasti e bevande tipici e di organizzazione di degustazione di prodotti aziendali presso le malghe in considerazione della stagionalità limitata del servizio.
L'attività di somministrazione di pasti e bevande tipici nonchè l'organizzazione di degustazioni può essere effettuata anche in spazi all'aperto adeguatamente attrezzati e può essere svolta dall'imprenditore anche al di fuori dei locali agrituristici in occasione di fiere, sagre, eventi paesani o manifestazioni promozionali o servizi occasionali, nel rispetto in particolare delle disposizioni previste in materia di sicurezza alimentare e di polizia amministrativa.
Per lo svolgimento dell'attività agrituristica l'impresa può impiegare manodopera familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del Codice Civile, nonchè personale dipendente nel numero massimo di 5 unità in caso di imprese agricole singole o associate iscritte all'APIA e di 10 unità in caso di società di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e e) della legge provinciale.
Le somministrazioni di pasti e bevande tipici devono essere costituite in misura non inferiore al 30% del valore annuo da cibi e da bevande ottenuti dai seguenti prodotti aziendali: materie prime dell'azienda agricola, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda agricola da essa lavorati e trasformati e/o ottenuti attraverso lavorazioni e trasformazioni esterne, nonchè, in misura complessivamente non inferiore all'80% del valore annuo, dai seguenti prodotti: materie prime dell'azienda agricola, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda agricola da essa lavorati e trasformati e/o ottenuti attraverso lavorazioni e trasformazioni esterne, prodotti trentini caratterizzati dai marchi DOP e IGP o prodotti trentini compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali o derivanti da produzioni di qualità riconosciute e certificate a livello provinciale acquistati da altre aziende agricole trentine o da loro forme collettive di trasformazione e di commercializzazione. Non rientrano nel calcolo delle percentuali di prodotto le materie prime quali caffè, te, pepe, spezie, sale e acqua minerale.
Le degustazioni di prodotti aziendali devono essere costituite in misura non inferiore all'80% del valore annuo da materie prime dell'azienda agricola, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda agricola da essa lavorati e trasformati e/o ottenuti attraverso lavorazioni e trasformazioni esterne.
solamente per svolgimento dell'attività di somministrazione di pasti e bevande:
solamente per svolgimento dell'attività di somministrazione di degustazioni di prodotti aziendali e delle prime colazioni che non richiedono manipolazione:
Ai fini del rilascio del nulla osta per l'esercizio dell'attività agrituristica, il Servizio Agricoltura della PAT accerta la connessione tra l'attività agricola e le attività agrituristiche in base all'estensione delle superfici agricole utilizzate dall'azienda agricola, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, al numero degli addetti, alla quantità e alla qualità delle produzioni, alle caratteristiche dei locali e delle strutture a disposizione, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione. Il requisito della connessione è soddisfatto quando il tempo dedicato in un anno all'attività agricola è prevalente rispetto a quello dedicato all'attività agrituristica.
L'esercizio delle attività agrituristiche fino a 10 ospiti, compresa la somministrazione di pasti e l'esercizio delle attività ricreative, culturali e didattiche, non sono soggetti all'accertamento del rapporto di connessione.
Una volta ottenuto il nulla osta provinciale, l'azienda deve presentare al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e l'attività agrituristica può essere iniziata dal giorno di presentazione della medesima all'Amministrazione comunale.
Specifica la collocazione e le caratteristiche delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività, i periodi, i prezzi massimi e gli orari di apertura dell'esercizio agrituristico.
Con deliberazione n. 1597 di data 15 settembre 2014 è stata estesa l'applicazione del SUAP telematico - Sportello Unico telematico per le Attività Produttive anche ai procedimenti inerenti all'attività agrituristica ed è stata approvata la relativa modulistica.
L'orario e i periodi di apertura sono scelti dall'operatore agrituristico con la SCIA; eventuali modifiche all'orario o periodo di apertura scelto con la SCIA devono essere previamente comunicate al Comune.
L'operatore agrituristico deve garantire l'apertura dell'esercizio agrituristico per almeno 3 mesi consecutivi all'anno e articolare l'apertura dell'esercizio in non più di 4 periodi durante l'anno solare.
Tipologia esercizio | Fascia oraria giornaliera di apertura e chiusura | |
SOMMINISTRAZIONE PASTI E BEVANDE |
tra le ore 11.00 e le ore 24.00 |
apertura per almeno 3 ore giornaliere per pasto e intervallo di chiusura non inferiore alle 2 ore consecutive, fatta eccezione per attività esercitata nelle malghe. |
SOMMINISTRAZIONE DEGUSTAZIONI PRODOTTI AZIENDALI |
tra le ore 9.00 e le ore 24.00 |
è consentito subordinare l'apertura dell'esercizio alla prenotazione da parte degli ospiti |
ATTIVITA' DI FATTORIA DIDATTICA |
tra le ore 9.00 e le ore 24.00 |
è consentito subordinare l'apertura dell'esercizio alla prenotazione da parte degli ospiti |
Dal 22 dicembre al 7 gennaio è consentito agli esercizi aperti in tale periodo l'apertura fino alle ore 2.30 e fino alle ore 5.00 la notte del 31 dicembre. |
L'accesso del pubblico è consentito fino all'ora prevista per la chiusura. Lo sgombero del locale deve essere effettuato nella mezz'ora successiva all'orario di chiusura, durante la quale sono vietate le somministrazioni di pasti e di bevande o delle degustazioni dei prodotti aziendali.
In relazione a preventive e motivate richieste dell'imprenditore, per situazioni straordinarie e occasionali, per non più di 10 volte nell'anno solare, il Comune può autorizzare l'apertura per periodi, orari e posti tavola in deroga ai limiti previsti dal regolamento d'esecuzione.
Gli orari e i periodi di apertura e di chiusura sono pubblicizzati con appositi cartelli, all'esterno dell'esercizio; con le medesime modalità è reso noto il riposo settimanale di cui l'operatore, anche occasionalmente, intenda avvalersi.
Le imprese sono classificate da 1 a 5 margherite sulla base del punteggio ottenuto sommando i valori corrispondenti a ciascuno degli elementi contenuti nell'allegato E, sezione 1, tabelle 1 (Requisiti strutturali e di servizio), 2 (Contesto produttivo e naturalistico) e 3 (Contesto ricreativo).
L'interessato presenta al Comune, unitamente alla SCIA, una dichiarazione concernente l'autovalutazione dell'azienda agrituristica ed il Comune, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, assegna all'azienda agrituristica il livello di classificazione corrispondente al punteggio riportato nell'autovalutazione.
L'autovalutazione deve essere compilata successivamente per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classificazione anche se non comportano mutamenti nel livello di classificazione.
Alle aziende agricole autorizzate ad esercitare l'attività agrituristica è assegnato il marchio di qualità agrituristica. Il logo del marchio di qualificazione delle aziende agrituristiche è descritto nell'allegato E bis del regolamento di esecuzione della L.P. n. 10/2001.Deve essere esposto all'esterno dell'esercizio agrituristico.
Gli operatori turistici hanno l'obbligo di:
NB. dall' 1 gennaio 2015 la "Comunicazione modifiche attività agrituristica" e la "SCIA nuova apertura/ampliamento/riduzione attività agrituristica" potranno essere presentate solo attraverso il SUAP telematico.