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Registro Crediti Edilizi

Gli artt. 26 “Perequazione urbanistica”, comma 6 e 27”Compensazione urbanistica”, comma 6 della L.P. 04.08.2015, n. 15 nonché l’art. 62 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale di cui al D.P.P. 8-61/Leg dd. 19.05.2017 stabiliscono che il Piano Regolatore Generale può riconoscere, a titolo di credito edilizio, diritti edificatori nella forma di credito edilizio da utilizzare nelle aree destinate all’insediamento secondo quanto previsto dal citato art. 27 della L.P. 15/2015.

La casistica è la seguente:

a. promozione di interventi su aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’espropriazione;

b. immobili soggetti ad interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. e) della medesima legge;

c. aree soggette a vincoli espropriativi;

d. mancata possibilità di esercitare – in tutto o in parte, per effetto di vincoli sopravvenuti diversi da quelli di natura urbanistica, il diritto di edificare già riconosciuto dal PRG prima dell’imposizione del vincolo.

Il comma 6 dell'art. 26 della L.P. 15/2015 prevede l'obbligo in capo all'Amministrazione comunale della tenuta del Registro dei diritti edificatori e dei crediti.

Esso deve contenere le seguenti informazioni:
- numero progressivo;

- entità del credito edilizio espressa in capacità edificatoria volumetrica o di superficie utile lorda;

- area di origine (proprietà e suo titolo, dati catastali dell’edificio oggetto di demolizione, superficie interessata al “decollo” del credito, ecc.);

- area di recapito (proprietà e suo titolo, identificativi catastali, superficie interessata dall'”atterraggio”, ecc.);

- eventuali atti di cessione del credito edilizio (titolo, data di stipulazione, condizioni, ecc);

- estremi della documentazione relativa alla demolizione dell’edificio (nel caso di crediti derivanti dalla riqualificazione di edifici dismessi e degradati ai sensi dell’art. 111 della Legge Provinciale 4 Agosto 2015, n. 15);

- eventuali altre annotazioni concernenti i crediti edilizi.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 62 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, nel caso di crediti derivanti dalla riqualificazione di edifici dismessi e degradati ai sensi dell’art. 111 della Legge Provinciale 4 Agosto 2015, n. 15 nel Registro dovrà essere allegato anche uno specifico fascicolo contenente la seguente documentazione:

a. rilievo dello stato di fatto, comprensivo di planimetria dell’edificio, rilievo strumentale, funzionale alla determinazione di distanze e altezze, e rilievo fotografico;

b. accertamento del volume dell’edificio esistente, distinto in volume edilizio, volume fuori terra e volume interrato, volume urbanistico e accertamento della superficie utile lorda e della superficie utile netta;

c. individuazione delle destinazioni d’uso;

d. certificato di destinazione urbanistica alla data della SCIA per la demolizione.

Il Registro, composto di schede numerate progressivamente, è tenuto, implementato e aggiornato dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Levico Terme o da suo delegato anche di altro Servizio secondo lo schema-modello già allegato ai “Criteri per l’Istituzione e la Gestione del Registro dei Crediti Edilizi” di cui agli art. 26 e 27 della Legge provinciale 4 Agosto 2015, n. 15 nonché all’art. 62 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale di cui alla D.P.P. 8-61/Leg. del 19 Maggio 2017.

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Pubblicato il: Martedì, 24 Gennaio 2023

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