Gli artt. 26 “Perequazione urbanistica”, comma 6 e 27”Compensazione urbanistica”, comma 6 della L.P. 04.08.2015, n. 15 nonché l’art. 62 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale di cui al D.P.P. 8-61/Leg dd. 19.05.2017 stabiliscono che il Piano Regolatore Generale può riconoscere, a titolo di credito edilizio, diritti edificatori nella forma di credito edilizio da utilizzare nelle aree destinate all’insediamento secondo quanto previsto dal citato art. 27 della L.P. 15/2015.
