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ANAGRAFE - Iscrizione o cancellazione nello schedario della popolazione temporanea (anagrafe temporanea)

La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro (4) mesi (tre mesi per i cittadini comunitari), non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.

Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo e consente ai cittadini dimoranti sul territorio di segnalare la propria presenza al Comune di Levico Terme in cui hanno fissato temporaneamente il proprio domicilio per motivi di studio, lavoro, salute, famiglia.

L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato o d'ufficio quando l'ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel comune, secondo le prescrizioni della vigente normativa.

L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.

La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune:

  1. perché se ne sono allontanate o sono decedute;
  2. perché vi hanno stabilito la dimora abituale.

Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale Comune di residenza.

Chi può richiedere
  • cittadini italiani residenti in altro Comune italiano, residenti all’estero o iscritti all’A.I.R.E (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) dimoranti in Comune di Cossignano da almeno 4 mesi (L. n. 1228/1954 – D.P.R. n. 223/1989);
  • cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea o in altro Comune italiano dimoranti da almeno 3 mesi nel Comune di Cossignano (D.Lgs. n. 30 del 06.02.2007) quali lavoratori stagionali, studenti, lavoratori distaccati, ricercatori.
  • cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea residenti all’estero o in altro Comune italiano, dimoranti da almeno 4 mesi in Comune di Cossignano;

Requisiti d’accesso – Documentazione

CITTADINI ITALIANI

  • istanza di iscrizione
  • documento di riconoscimento in corso di validità
  • codice fiscale
  • documentazione relativa al domicilio

CITTADINI DI STATI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
(lavoratori stagionali, studenti universitari, ricercatori ecc.)

  • istanza di iscrizione
  • documentazione relativa al domicilio

CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA

  • istanza di iscrizione
  • passaporto o altro documento equipollente in corso di validità
  • permesso di soggiorno in corso di validità
  • documentazione relativa al domicilio

Cittadini residenti in altri comuni italiani:

  • documento di identità
  • attestato di iscrizione anagrafica rilasciato dal Comune di provenienza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 30/2007

Cittadini non residenti in nessun Comune italiano:

  • passaporto o documento equipollente inoltre, a seconda della loro condizione, devono presentare anche:

a) Studenti:

  • certificazione di iscrizione al corso presso un istituto riconosciuto e durata dello stesso
  • tessera sanitaria europea o assicurazione che copra tutti i rischi sanitari
  • documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche.

b) Lavoratori distaccati:

  • dichiarazione della filiale italiana della casa madre
  • tessera sanitaria europea o assicurazione che copra tutti i rischi sanitari

c) Lavoratori stagionali, uno dei seguenti documenti:

  • ultima busta paga
  • ricevuta di versamento dei contributi INPS
  • comunicazione di assunzione al CIP - Centro per l'Impiego
  • ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro
  • comunicazione all'INAIL del rapporto di lavoro
  • contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL

Dalla documentazione deve comunque rilevarsi che si tratta di rapporto di lavoro stagionale.

d) Altri casi:

  • documentazione che dimostri la temporaneità del soggiorno
  • tessera sanitaria europea (TEAM) o assicurazione che copra tutti i rischi sanitari
  • documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche.

Certificazioni
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.
Agli interessati può essere rilasciata attestazione, da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe, di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 223/1989.
I cittadini, residenti in altri Comuni ed iscritti nello Schedario della Popolazione Temporanea del Comune di Levico Terme, possono chiedere il rilascio della carta di identità previo nulla osta del Comune di iscrizione anagrafica.
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere autocertificata direttamente dall’interessato.

Revisione Schedario della Popolazione Temporanea
La revisione dello Schedario della Popolazione Temporanea è effettuata periodicamente, trascorso un anno dall’iscrizione nell’Anagrafe Temporanea, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel Comune di Levico Terme.

Cancellazioni
La cancellazione dal registro dell’Anagrafe dei residenti temporanei avviene per i seguenti motivi:

  • trasferimento in altro Comune o all’estero;
  • decesso;
  • iscrizione nell’Anagrafe dei residenti nel Comune di Cossignano per avervi stabilito la propria residenza abituale;
  • irreperibilità accertata d’ufficio.

Comunicazioni
L’iscrizione e la cancellazione nel registro dei residenti temporanei sono comunicate al Comune di residenza anagrafica.
Al cittadino richiedente sono rilasciate:

  • ricevuta/avvio del procedimento all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione;
  • comunicazione conclusione procedimento successivamente alla definizione della pratica di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.

Accertamenti
L’Ufficio Anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora temporanea dichiarata da chi richiede l’iscrizione anagrafica (art. 19 D.P.R. N. 223/1989).
Gli accertamenti sono svolti a mezzo degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale Comunale o altro personale comunale formalmente autorizzato.
L’Ufficiale d’Anagrafe è autorizzato ad accertare d’ufficio i fatti e ad adottare ogni misura ritenuta idonea per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria.
Ove, nel corso degli accertamenti emergano discordanze con le dichiarazioni rese da coloro che richiedano l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, l’Ufficiale d’Anagrafe segnala quanto è emerso alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Procedimento Amministrativo
Le procedure connesse all’iscrizione nello Schedario della Popolazione Temporanea sono soggette alle disposizioni di cui alla Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i sui procedimenti amministrativi.
Il procedimento conseguente ad un’istanza, ovvero iniziato d’ufficio, è concluso dall’Ente mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
I termini per la conclusione del procedimento decorrono:

  • dall’inizio dell’azione intrapresa d’ufficio;
  • dal ricevimento dell’istanza se ad iniziativa di parte.

Gli adempimenti connessi all’istruttoria e all’adozione del provvedimento finale sono assegnati al Responsabile del Procedimento, individuato nel Responsabile dell’U.O. Servizi Demografici.

Disposizioni finali
Il presente disciplinare si intende automaticamente integrato e/o modificato, laddove intervenga specifica normativa in materia.

Per informazioni telefonare
0461710201
Quanto costa

nessun costo

Come fare / Cosa fare

L’iscrizione è effettuata su domanda della parte interessata o d’ufficio ed è concessa dopo i necessari ed opportuni  accertamenti; può essere richiesta anche per gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare.

La richiesta è effettuata utilizzando apposita modulistica

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Pubblicato il: Mercoledì, 29 Aprile 2020 - Ultima modifica: Lunedì, 01 Febbraio 2021

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