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STATO CIVILE - Separazioni e divorzi innanzi all'ufficiale dello stato civile

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato CivileL’art. 12 della Legge n. 162/2014

prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
  • Residenza di uno dei coniugi

 Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

  • Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi e di uno solo di essi).

  • Inoltre

L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti). Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio. Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.Le fasi dell'accordo:

  • entrambi i coniugi dovranno presentare, debitamente compilata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Allegati);
  • prenotazione di appuntamento;
  • il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e dovranno consegnare una marca da bollo da Euro 16,00 che verrà applicata alla dichiarazione
  • nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
  •  l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
  • nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
  • dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 effettuato sul c.c.bancario intestato a Comune di Levico Terme Servizio Tesoreria UNICREDIT SpA - (Causale: STATO CIVILE- Art. 12 c.6.- L.162/2014) IBAN: IT 49 Q 02008 34940 000008216602;
  • La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
  • La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
Dove rivolgersi

È competente a ricevere l'accordo l'Ufficio dello Stato civile del Comune di:

  • celebrazione del matrimonio o trascrizione del matrimonio celebrato all'estero;
  • residenza di uno dei coniugi.
Quanto costa

una marca da bollo di 16 euro e un diritto fisso dell'importo di 16 euro

Tempi di attesa

L'appuntamento per la sottoscrizione dell'accordo da parte dei coniugi, con l'eventuale assistenza facoltativa di un avvocato, va richiesto all'Ufficio dello Stato civile presentandosi personalmente in orario di apertura al pubblico.

È prevista la compilazione di apposita modulistica.

A distanza di non meno di 30 giorni dalla sottoscrizione del primo accordo va fissato un secondo appuntamento per la sottoscrizione da parte dei coniugi, innanzi all'Ufficiale dello Stato civile, di apposito atto di conferma dell'accordo di separazione o divorzio.

Note

Le separazioni e i divorzi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile non sono ammessi in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

L'accordo non può assolutamente contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Riferimenti normativi
  • Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
  • Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
  • Legge 06.05.2015, n. 55
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Pubblicato il: Giovedì, 17 Marzo 2016 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Gennaio 2021

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