Indicazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di ceppo italiano (cittadinanza jure sanguinis)
STATO CIVILE - Riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di ceppo italiano
ll cittadino straniero, discendente di cittadino italiano, iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente, può presentare istanza all'Ufficio dello Stato civile per il riconoscimento della cittadinanza italiana secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con Circolare K.28.1 dd. 08.04.1991.
Il cittadino straniero iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune.
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è, in Italia, del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.
Si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana in oggetto, può essere effettuato anche dalla rappresentanza consolare italiana competente, in relazione alla località straniera di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. In questo caso l'istanza dovrà essere indirizzata al console italiano competente.
Ufficio cittadinanza Comune Levico Terme orario: SOLO SU APPUNTAMENTO * richiesto all'indirizzo Email: demografico@comune.levico-terme.tn.it
L'istanza sconta l'imposta di bollo nell'importo di € 16,00
Il termine per la definizione del procedimento è quello fissato dalla normativa nazionale in materia di procedimento amministrativo (art. 2 Legge 07.08.1990 n. 241).
L'interessato deve indirizzare al Sindaco, Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza, apposita istanza di richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, indicando il capostipite di ceppo italiano ed allegando, come riportato nella circolare ministeriale sopracitata, la seguente documentazione, in originale e, fatte salve previsioni diverse da parte di convenzioni internazionali, se rilasciata all'estero legalizzata e tradotta ufficialmente in italiano:
- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- certificato rilasciato dalle Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell'interessato.
ATTENZIONE: in caso ci fossero nomi, cognomi, date di nascita, età errati o altri errori sugli atti di stato civile, questi vanno rettificati e anche le sentenze di rettifica vanno tradotte e legalizzate e incluse nella documentazione.
N.B.:
- il certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato viene acquisito d'ufficio ed il termine per la definizione del procedimento è sospeso nelle more della sua acquisizione;
- la posizione anagrafica del richiedente è accertata d'ufficio
Il riconoscimento della cittadinanza è un diritto solo se se ne hanno i requisiti (**), pertanto, se in corso d'opera l'Ufficiale dello Stato Civile e/o qualche Consolato Italiano coinvolto nel procedimento di riconoscimento ravvisasse/ro la necessità di effettuare verifiche più approfondite, la persona verrà invitata a produrre ulteriore documentazione.
(**) tra i requisiti: il comune in cui l’avo è nato, deve essere stato annesso al Regno d’Italia almeno entro la data della morte dell’avo stesso e la donna trasmette la cittadinanza solo dal 01.01.1948 e, in base alla normativa italiana, le dichiarazioni di nascita di nati fuori dal matrimonio devono essere firmate dal genitore che trasmette la linea di sangue italiano.
Legge 05.02.1992 n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza”;
Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 dd. 08.04.1991“ Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”.
PROCEDURA PRESSO IL COMUNE DI LEVICO TERME:
PRIMA FASE (PREISTRUTTORIA) L’Ufficiale di Stato Civile verifica l’idoneità dei documenti a corredo dell’istanza iure sanguinis affinchè l’interessato possa essere legittimato a richiedere l’iscrizione anagrafica, presupposto per poter formalizzare l’istanza di riconoscimento iure sanguinis.
- Presentazione di ISTANZA DI IDONEITA’ DOCUMENTALE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA "IURE SANGUINIS" – modulo allegato
- Richiesta di appuntamento per presentazione istanza.
Il comune avrà tempo 10 giorni per valutare i documenti presentati e trasmetterne l’esito all’Ufficio Anagrafe e, per conoscenza agli interessati.
N.B. Se cittadino straniero ha fatto scalo in altro paese aderente all'Accordo di Schengen (esempio Spagna), all'arrivo in Italia lo stesso dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.
SECONDA FASE FORMALIZZAZIONE RICHIESTE Dopo l’esito favorevole di cui sopra l’interessato potrà richiedere l’iscrizione anagrafica presso gli sportelli dei movimenti migratori e formalizzare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presso l’Ufficio Stato Civile.
L’istanza deve essere presentata in marca da bollo da 16,00 euro.
ATTENZIONE:
Poiché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica gli operatori devono verificare sui passaporti originali i timbri di ingresso e i periodi di soggiorno in area Schengen, non è possibile inviare la richiesta di iscrizione anagrafica via mail. E’ necessario presentarsi di persona agli sportelli dell’Anagrafe.
CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO: Al termine della seconda fase di formalizzazione della richiesta il funzionario incaricato dal Sindaco, chiuderà il procedimento attestando il possesso della cittadinanza italiana e predisporrà la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.