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STATO CIVILE - Dichiarazione sull’esatta indicazione del nome

Chi ha avuto attribuito alla nascita un nome composto da più elementi può dichiarare per iscritto all’Ufficiale dello Stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità alla propria volontà e all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del nome nelle certificazioni di stato civile ed anagrafe.

Chi può richiedere

Il diretto interessato, i genitori esercenti la potestà per i minori ed il tutore.

Quanto costa

Gratuito.

Tempi di attesa

Entro 30 giorni si provvede ad annotare la dichiarazione a margine dell’atto di nascita dell’interessato e ad informare il competente Ufficio Anagrafe.

Come fare / Cosa fare

Rivolgersi all’Ufficio dello Stato civile del luogo ove è iscritto l’atto di nascita, per rendere la dichiarazione Mod. 11_21_statocivile  e Mod. 11_22_statocivile .

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. L’istanza e la fotocopia possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o fax.

La dichiarazione può essere resa solo per una volta.

Riferimenti normativi

Art. 36 D.P.R. 03.11.2000, N° 396:

  1. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all’Ufficiale dello Stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli Uffici dello Stato civile e di Anagrafe.
  2. La sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. L’istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o via fax.
  3. La dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell’atto di nascita ed è comunicata ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 1954, n° 1228.
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Pubblicato il: Mercoledì, 16 Marzo 2016 - Ultima modifica: Lunedì, 01 Febbraio 2021

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