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STATO CIVILE - Certificazioni di stato civile (rilasciate tramite terminale)

Sono rilasciabili tramite terminale esclusivamente i certificati e gli estratti per riassunto di nascita, di matrimonio, di morte e di cittadinanza

Sono rilasciate tramite terminale le seguenti certificazioni:

  • atti di nascita registrati dal 1924 in poi;
  • atti di matrimonio registrati dal 1924 in poi
  • atti di morte registrati dal 1924 in poi.
  • atti di cittadinanza registrati dal 1924 in poi;

Per tutti gli atti di Stato Civile precedenti al 1924 rivolgersi all'ARCHIVIO DIOCESANO TRIDENTINO presso Vigilianum, via Endrici, 14 - 38122 - Trento - Tel. 0461 360217 - email: archivio@diocesitn.it 

Per chi desidera fare ricerche genealogiche, si ricorda che sul sito natitrentino.mondotrentino.net è possibile consultare la banca dati dei nati nella Provincia di Trento dal 1815 al 1923

REGOLE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DAL 1° GENNAIO 2012

I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi " (legge n.183 del 12 novembre 2011).
La norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi italiani, la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di  dichiarazioni sostitutive di certificazione  e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; la mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

ECCEZIONI
Certificati richiesti per disciplina dell'immigrazione: nel caso di rilascio di certificato a Questura o Commissariato del Governo va apposta solo la dicitura “certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione”.

Certificati da produrre all'estero a enti pubblici o privati stranieri: nel caso di rilascio di certificato da consegnare ad un privato residente all’estero o ad un’Amministrazione di un Paese diverso dall’Italia va apposta solo la dicitura “ai sensi dell’art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero”.

Certificati rilasciati su moduli plurilingue previsti da convenzioni internazionali.

Chi può richiedere

Gli interessati.

Per informazioni telefonare
0641710201
Quanto costa

Nessun costo

Tempi di attesa

Consegna immediata.

Come fare / Cosa fare

Il richiedente può indifferentemente presentarsi agli sportelli dei servizi demografici oppure inviare il modulo di richiesta a mezzo posta inserendo una busta preaffrancata con l'indirizzo di destinazione e la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

Riferimenti normativi

D.P.R. 03.11.2000, n° 396.

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Pubblicato il: Mercoledì, 29 Aprile 2020 - Ultima modifica: Lunedì, 01 Febbraio 2021

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