Rientrano nelle certificazioni di stato civile i certificati e gli estratti, sia per riassunto sia per copia integrale, di nascita, di matrimonio e di morte.
STATO CIVILE - Certificazioni di stato civile (rilasciate mediante compilazione a mano)
Gli interessati.
Gratuito.
Entro il giorno successivo alla richiesta.
Il richiedente deve presentarsi all’ufficio del luogo dove sono avvenuti la nascita, il matrimonio o il decesso oppure inviare il modulo di richiesta, a mezzo posta o mail, unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
REGOLE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DAL 1° GENNAIO 2012
I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (legge n.183 del 12 novembre 2011).
La norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi italiani, la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione (Mod. 1107) e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; la mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.
ECCEZIONI
Certificati richiesti per disciplina dell'immigrazione: nel caso di rilascio di certificato a Questura o Commissariato del Governo va apposta solo la dicitura “certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione”.
Certificati da produrre all'estero a enti pubblici o privati stranieri: nel caso di rilascio di certificato da consegnare ad un privato residente all’estero o ad un’Amministrazione di un Paese diverso dall’Italia va apposta solo la dicitura “ai sensi dell’art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero”.
Certificati rilasciati su moduli plurilingue previsti da convenzioni internazionali.
D.P.R. 03.11.2000, n. 396
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196
Convenzione di Vienna di data 08.09.1976 (*)
L. 12.11.2011 n. 183
(*) La Convenzione di Vienna di data 8 settembre 1976 è relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile da produrre nei sottoelencati Stati:
- Austria
- Belgio
- Bosnia-Erzegovina
- Bulgaria
- Capo Verde
- Croazia
- Estonia
- Francia
- Germania
- Lituania
- Lussemburgo
- Macedonia
- Moldova
- Montenegro
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Romania
- Serbia
- Slovenia
- Spagna
- Svizzera
- Turchia