COMUNICAZIONE per la propria disponibilità ad eseguire le autenticazioni previste dal citato art. 14 della Legge n. 53/1990 e s.m.i.
Visto l'articolo 14 L. 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 L. 28 aprile 1998, n. 130 e modificato dall'articolo 4, comma 2, L. 30 aprile 1999, n. 120, che dispone al comma 1, ultimo periodo: “Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma tutti i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della Provincia e al Sindaco”