L’Ufficio Elettorale aggiorna ogni 2 anni (negli anni dispari) l’albo delle persone chiamate a partecipare alle giurie popolari nei processi in corte d’Assise e in corte di Assise di Appello.
ELETTORALE - Albo dei Giudici popolari: domanda di iscrizione
Chi può richiedere
Tutti i cittadini di età superiore ai 30 anni ed inferiore ai 65 anni in possesso del diploma di scuola media inferiore per i giudici di corte d’Appello e del diploma di scuola media superiore per i giudici di Corte d’Assise d’Appello. La domanda va presentata all’Ufficio Elettorale dal primo aprile al 31 luglio di ogni anno dispari.
Note
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Riferimenti normativi
Legge 10 aprile 1951, n. 287
Pubblicato il: Mercoledì, 16 Marzo 2016 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Gennaio 2021