Informazioni sulle modalità di richiesta aggiornamento o rettifica dati anagrafici.
ANAGRAFE - Rettifica dati anagrafici
L’Ufficiale d'Anagrafe può aggiornare o rettificare i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) o di stato civile (celibe/nubile, matrimonio, sesso) sia per i cittadini italiani che per gli stranieri.
Chiunque abbia interesse può richiedere l'aggiornamento/integrazione dei dati anagrafici o di stato civile propri o delle persone su cui esercita la potestà o la tutela
Importante
per ottenere l'aggiornamento/integrazione dei dati è necessario allegare o esibire la documentazione che comprova il dato da aggiornare. Per i cittadini italiani è sufficiente indicare il comune italiano di nascita o di matrimonio al fine di rendere possibili le verifiche d'ufficio con l'acquisizione della relativa documentazione.
Gratuito
Entro 30 giorni dalla richiesta.
Presentare agli sportelli il modulo di richiesta (Modulo 1149) corredato dal documento di identità del richiedente
Cittadini italiani
I cittadini italiani nati in Italia o, se nati all'estero, che abbiano trascritto in Italia gli atti di stato civile che li riguardano, qualora abbiano necessità di richiedere variazioni di dati anagrafici o di stato civile dovranno presentare la relativa richiesta agli uffici anagrafici. Sarà poi cura dell'ufficio richiedere al comune competente gli atti per poter effettuare, previa verifica, le correzioni richieste.
Cittadini stranieri
I cittadini stranieri per richiedere la variazione dei dati anagrafici o di stato civile dovranno presentare in alternativa:
documenti originali (nascita, matrimonio, vedovanza, divorzio ecc.) recenti tradotti e legalizzati. Tali documenti devono essere rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento e legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del luogo in cui si sono verificati i fatti. La legalizzazione dei documenti originali non è richiesta se il Paese di appartenenza aderisce a convenzioni internazionali ratificate anche dall'Italia che escludono la necessità di legalizzazione degli atti rilasciati dalla relative autorità.
Gli stessi devono essere accompagnati da una traduzione o della stessa autorità italiana all'estero che dichiara la traduzione conforme all'originale, o tradotti in lingua italiana da un traduttore accreditato dal consolato italiano del luogo in cui si sono verificati i fatti che provvede alla legalizzazione, o tradotti in Italia dal Consolato del Paese di appartenenza con la successiva legalizzazione, o tradotti in Italia da un traduttore ufficiale che renderà poi la traduzione giurata in Tribunale.
oppure
una dichiarazione consolare dalla quale risultino i dati di cui si chiede la variazione. La firma della dichiarazione deve essere legalizzata presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, salvo il caso in cui il Paese non aderisca a particolari convenzioni internazionali che escludono la legalizzazione della dichiarazione consolare rilasciata.
D.P.R. 28.12.2000 n. 445; D.P.R. 30.5.1989 n. 223.