Informazioni sul procedimento di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.
ANAGRAFE - Cancellazione anagrafica per irreperibilità
La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità avviene nei seguenti casi:
- a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale
- quando a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati la persona sia risultata irreperibile
- per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea per irreperibilità accertata ovvero per il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno previo avviso da parte dell'ufficio a provvedere nei successivi 30 giorni.
La procedura di cancellazione per irreperibilità si attiva d'ufficio sulla base delle informazioni in possesso dell'Ufficio. Le relative segnalazioni possono pervenire da altri comuni, enti o anche da privati cittadini.
Gratuito.
- Irreperibilità al censimento: 30 gg dalla data del primo accertamento effettuato dal Corpo di Polizia locale seguito dalla comunicazione dell'Ufficio Demografico di avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità al censimento;
- Irreperibilità accertata: almeno un anno dalla data del primo accertamento effettuato dal Corpo di Polizia locale seguito dalla comunicazione dell'Ufficio Demografico di avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità;
- Irreperibilità per mancato rinnovo dimora abituale: 30 gg dalla data della comunicazione dell'Ufficio Demografico di avvio del procedimento di cancellazione per mancato rinnovo dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno.
Segnalazione da parte dei privati:
Presentare agli sportelli il modulo di dichiarazione ( Modulo 1150 ) corredato dal documento di identità del richiedente. Sulla base di tale segnalazione l'Ufficiale Demografico verificherà la posizione anagrafica degli interessati e adotterà gli opportuni provvedimenti.
Irreperibilità a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione
Le modalità di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata a seguito delle operazione del censimento generale della popolazione viene disciplinata con le indicazioni procedurali specificate di volta in volta dall'Istat in occasione di ogni censimento decennale della popolazione.
Irreperibilità accertata a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati fra loro.
La cancellazione per irreperibilità deve avvenire se, in seguito a “ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile” (art. 11 comma c) D.P.R. 223/89). L'Istat, con circolare del 5 aprile 1990 n. 21 ha aggiunto che “le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo per almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora abituale”.
Irreperibilità a seguito di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale per cittadini stranieri
I cittadini stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale d'anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso o carta di soggiorno, corredata dal permesso/carta medesimo e, comunque non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del titolo di soggiorno. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del documento di soggiorno l'Ufficiale Demografico invita l'interessato a provvedere entro i successivi 30 giorni. Se il cittadino straniero non regolarizza la sua posizione nel termine prescritto verrà cancellato dall'anagrafe della popolazione residente.
L.24.12.1954 n. 1228 ; D.P.R. 30.5.1989 n. 223.