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Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (fino al 2016)

Con il D.P.R. 07.04.2000, n. 118 è stato approvato il "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2000, n. 109)

Art. 1.  Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefìci di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.

Art. 2.  Informatizzazione ed accesso agli albi.

1. I soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

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Pubblicato il: Venerdì, 05 Febbraio 2016 - Ultima modifica: Lunedì, 27 Maggio 2024

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