Compito della commissione elettorale comunale è quello di provvedere alla tenuta e revisione dell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale.
La L. 27.01.2006, n. 22, di conversione del D.L 3 gennaio 2006, n. 1, all’art. 3 quinquies, ha modificato il D.P.R. 20.03.1967 n. 223 relativo all’“Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”, e in particolare il secondo comma dell’art. 12 del predetto testo unico, il quale disciplina la composizione della Commissione elettorale comunale
Viene previsto in particolare che nei Comuni ai quali sono assegnati sino a 50 Consiglieri il numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti della Commissione elettorale sia pari a tre.
La Commissione elettorale comunale potrà successivamente delegare le proprie funzioni di Ufficiale elettorale al Segretario comunale o ad un Funzionario del Comune, come contemplato dall’art. 10 della L. 270/2005.
I membri sono stati nominati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 11.08.2014.