Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 13.03.2017Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art. 5 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31 – ed in attuazione dell’art. 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione fiscale (di cui al regio decreto n. 639/1910) di Sanzioni del Codice della Strada.Ai fini del presente regolamento, per Comune di Levico Terme si intende il Corpo Intercomunale di Polizia Locale che si avvale di Trentino Riscossioni S.p.a. per la gestione della riscossione coattiva delle sanzioni CdS.Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, s’intende il regolamento per la definizione agevolata delle Sanzioni del Codice della Strada.