Descrizione
La casistica è la seguente:
a. promozione di interventi su aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’espropriazione;
b. immobili soggetti ad interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. e) della medesima legge;
c. aree soggette a vincoli espropriativi;
d. mancata possibilità di esercitare – in tutto o in parte, per effetto di vincoli sopravvenuti diversi da quelli di natura urbanistica, il diritto di edificare già riconosciuto dal PRG prima dell’imposizione del vincolo.
Il comma 6 dell'art. 26 della L.P. 15/2015 prevede l'obbligo in capo all'Amministrazione comunale della tenuta del Registro dei diritti edificatori e dei crediti.
Esso deve contenere le seguenti informazioni:
- numero progressivo;
- entità del credito edilizio espressa in capacità edificatoria volumetrica o di superficie utile lorda;
- area di origine (proprietà e suo titolo, dati catastali dell’edificio oggetto di demolizione, superficie interessata al “decollo” del credito, ecc.);
- area di recapito (proprietà e suo titolo, identificativi catastali, superficie interessata dall'”atterraggio”, ecc.);
- eventuali atti di cessione del credito edilizio (titolo, data di stipulazione, condizioni, ecc);
- estremi della documentazione relativa alla demolizione dell’edificio (nel caso di crediti derivanti dalla riqualificazione di edifici dismessi e degradati ai sensi dell’art. 111 della Legge Provinciale 4 Agosto 2015, n. 15);
- eventuali altre annotazioni concernenti i crediti edilizi.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 62 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, nel caso di crediti derivanti dalla riqualificazione di edifici dismessi e degradati ai sensi dell’art. 111 della Legge Provinciale 4 Agosto 2015, n. 15 nel Registro dovrà essere allegato anche uno specifico fascicolo contenente la seguente documentazione:
a. rilievo dello stato di fatto, comprensivo di planimetria dell’edificio, rilievo strumentale, funzionale alla determinazione di distanze e altezze, e rilievo fotografico;
b. accertamento del volume dell’edificio esistente, distinto in volume edilizio, volume fuori terra e volume interrato, volume urbanistico e accertamento della superficie utile lorda e della superficie utile netta;
c. individuazione delle destinazioni d’uso;
d. certificato di destinazione urbanistica alla data della SCIA per la demolizione.
Il Registro, composto di schede numerate progressivamente, è tenuto, implementato e aggiornato dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Levico Terme o da suo delegato anche di altro Servizio secondo lo schema-modello già allegato ai “Criteri per l’Istituzione e la Gestione del Registro dei Crediti Edilizi” di cui agli art. 26 e 27 della Legge provinciale 4 Agosto 2015, n. 15 nonché all’art. 62 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale di cui alla D.P.P. 8-61/Leg. del 19 Maggio 2017.