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Il Servizio Polizia Amministrativa provinciale risulta competente in merito all'applicazione, con riferimento ai minori di anni 18, del divieto di somministrazione, vendita e consumo di bevande alcoliche; in particolare, ferme restando le funzioni di vigilanza di cui all'art. 4 comma 6 della Legge Provinciale 3 agosto 2010, n. 19, il Dirigente provvede all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione / archiviazione di cui all'art. 18 della Legge 689/81.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 4 della legge provinciale 3 agosto 2010, n. 19 e ferme restando le disposizioni del Codice penale la violazione del divieto di vendere/somministrare è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000 (la sanzione è raddoppiata nel caso di minori di anni 14 e aumentata del 50% se le bevande alcoliche sono vendute a prezzo ridotto rispetto al prezzo di listino normalmente praticato). La violazione del divieto di consumo da parte dei minori è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500. Per l'applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione/archiviazione spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia autonoma di Trento.
Per ulteriori informazioni visitare il sito della Polizia Amministrativa Provinciale